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Quando serve la dichiarazione di rispondenza e chi può firmarla per un impianto datato?

di Jimenez Julien Pubblicato l'8 settembre 2026 8 minuti di lettura guida pratica

Vecchia finestra con telaio in legno marrone e vetro smerigliato in un edificio datato
Immagine generata con intelligenza artificiale.

La dichiarazione di rispondenza serve a documentare un impianto realizzato prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 quando la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile. Non è una sanatoria compilata in ufficio: richiede sopralluogo, accertamenti e una firma rilasciata dal soggetto che possiede i requisiti previsti dalla norma.

La dichiarazione di rispondenza, spesso indicata come Di.Ri., può sostituire la dichiarazione di conformità soltanto per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 e quando il documento originario manca o non è più disponibile. Può firmarla un professionista iscritto all'albo con esperienza documentabile nel settore interessato oppure, nei soli casi ammessi, un responsabile tecnico di impresa abilitata. In entrambi i casi, la firma deve essere preceduta da un accertamento reale dell'impianto.

Per l'installatore il punto centrale è evitare due errori ricorrenti: usare la Di.Ri. per coprire lavori eseguiti dopo il DM 37/2008 oppure trasformarla in una semplice dichiarazione su richiesta del proprietario. La responsabilità è personale, tecnica e documentale. ConformitaPronta aiuta a compilare dichiarazioni di conformità con allegati obbligatori ordinati e un archivio consultabile nel tempo, ma nessun gestionale può sostituire verifiche e valutazioni professionali svolte sul posto.

Che cosa prevede l'articolo 7 comma 6 del DM 37/2008

L'articolo 7, comma 6, del DM 37/2008 disciplina il caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta oppure non sia più reperibile. Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto, la dichiarazione di conformità può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza, resa sotto personale responsabilità in seguito a sopralluogo e accertamenti.

Il presupposto temporale è quindi essenziale. Un intervento nuovo, un rifacimento o un ampliamento eseguiti nel regime del DM 37/2008 devono essere documentati con la dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice abilitata che ha eseguito le opere. La Di.Ri. non è una scorciatoia per rimediare alla mancata emissione di una Di.Co. dovuta.

Che cosa attesta davvero la Di.Ri.

La dichiarazione non riscrive la storia dell'impianto e non rende invisibili difetti, modifiche abusive o parti non ispezionabili. Il firmatario attesta, nei limiti degli accertamenti svolti e delle parti verificabili, la rispondenza dell'impianto alle norme tecniche e di sicurezza applicabili al momento della sua realizzazione. Se emergono criticità, devono essere riportate con chiarezza e, quando necessario, risolte prima della sottoscrizione.

  • Riguarda un impianto esistente, realizzato prima del DM 37/2008.
  • Richiede l'assenza o l'irreperibilità della dichiarazione di conformità originaria.
  • Si fonda su sopralluogo, esame documentale e accertamenti tecnici pertinenti.
  • Non sostituisce la dichiarazione di conformità per opere recenti o per nuovi lavori eseguiti sull'impianto.

Quando la conformità non è reperibile: i casi tipici

Il caso più frequente è l'abitazione acquistata anni dopo la costruzione, con impianto elettrico originale o modificato in più fasi e senza documentazione consegnata dai precedenti proprietari. La stessa situazione si trova in negozi, studi professionali, laboratori e piccoli condomini, soprattutto dopo passaggi di proprietà, locazioni lunghe o archivi aziendali non organizzati.

Prima di concludere che la Di.Co. sia davvero irreperibile, conviene cercarla presso committente, amministratore, proprietari precedenti, impresa esecutrice e fascicolo dell'immobile. Occorre inoltre distinguere l'impianto originario dalle modifiche successive: una vecchia installazione può essere gestita con Di.Ri., mentre una parte rifatta di recente deve avere la propria dichiarazione di conformità.

Nel sopralluogo iniziale è utile ricostruire una cronologia minima, senza inventare date o attribuire lavori non dimostrabili. Fotografie datate, fatture, libretti, vecchi elaborati, targhe di apparecchiature e dichiarazioni del committente possono orientare l'analisi, ma non sostituiscono la prova tecnica eseguita dal firmatario.

Chi può rilasciare la rispondenza

La prima figura prevista dall'articolo 7, comma 6, è il professionista iscritto all'albo professionale, competente per lo specifico settore impiantistico, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore al quale la dichiarazione si riferisce. Non basta quindi la sola iscrizione all'albo: competenza ed esperienza devono essere coerenti con l'impianto esaminato.

La seconda possibilità riguarda il responsabile tecnico di un'impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del DM 37/2008, operativo da almeno cinque anni nel settore impiantistico pertinente. Questa facoltà vale però solo per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto.

SoggettoRequisiti principaliAmbito di firma
Professionista iscritto all'alboCompetenza specifica ed esercizio professionale nel settore da almeno cinque anniImpianti per i quali possiede competenza tecnica, con accertamenti svolti personalmente
Responsabile tecnico di impresa abilitataRuolo ricoperto da almeno cinque anni in impresa abilitata e operante nel settore interessatoSolo impianti non soggetti all'articolo 5, comma 2, del DM 37/2008

La formula pratica impianti non alimentati a gas non coincide esattamente con il criterio normativo. Il riferimento corretto è l'articolo 5, comma 2. Per gli impianti a gas, e più in generale quando ricorrono le condizioni che impongono il progetto, va verificata con attenzione la competenza del firmatario e l'applicabilità della via del responsabile tecnico. In caso di dubbio, la soluzione prudente è coinvolgere il professionista abilitato.

Sopralluogo, accertamenti e verifiche strumentali

Una Di.Ri. credibile nasce in campo, non davanti a un modello precompilato. Il firmatario deve identificare l'impianto, valutarne consistenza e stato apparente, confrontare quanto rilevato con i documenti disponibili e decidere quali prove siano necessarie. L'ampiezza degli accertamenti dipende dalla tipologia d'impianto, dalla sua accessibilità, dall'epoca presumibile e dalle anomalie riscontrate.

Per un impianto elettrico esistente, il sopralluogo parte normalmente da quadro, protezioni, condutture visibili, collegamenti di terra, prese, apparecchi utilizzatori e locali con maggior rischio. L'ispezione visiva non basta: quando le condizioni operative lo consentono, servono misure e prove idonee a verificare le funzioni di sicurezza che l'impianto deve svolgere.

  • Verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali accessibili.
  • Controllo della presenza, dell'identificazione e dello stato delle protezioni contro sovracorrenti.
  • Prova dei dispositivi differenziali, con annotazione dell'esito e dello strumento utilizzato.
  • Misura o valutazione dell'impianto di terra secondo la configurazione effettivamente rilevabile.
  • Esame della separazione dei circuiti, delle connessioni, dei gradi di protezione e delle condizioni dei componenti visibili.
  • Rilevazione di parti non ispezionabili, linee apparentemente aggiunte e difformità che richiedono approfondimenti o lavori correttivi.

Le verifiche non devono essere presentate come un elenco automatico valido per ogni immobile. Il tecnico deve poter spiegare perché una prova è stata svolta, quale strumento è stato impiegato, quali limiti ha incontrato e come ha interpretato il risultato. Se l'impianto non è in condizioni di essere provato in sicurezza, questo fatto va annotato e gestito prima di rilasciare il documento.

Che cosa scrivere nella relazione allegata

Il comma 6 non impone un modello nazionale analitico della Di.Ri. equivalente all'allegato I previsto per la dichiarazione di conformità. Proprio per questo, la relazione tecnica allegata ha un valore operativo decisivo: rende leggibile il ragionamento professionale, delimita l'oggetto dell'accertamento e collega la dichiarazione alle evidenze raccolte.

La relazione dovrebbe identificare committente e immobile, tipologia e confini dell'impianto, data del sopralluogo, soggetto firmatario e titolo abilitante. Deve poi descrivere documenti esaminati, componenti rilevati, ispezioni, strumenti, prove svolte, risultati, eventuali limiti di accesso e interventi consigliati o necessari. Formule generiche come impianto verificato e regolare non proteggono né il cliente né chi firma.

  • Planimetrie, schemi disponibili o rilievi del quadro e dei circuiti identificabili.
  • Fotografie coerenti con il sopralluogo, specialmente di quadri, protezioni, messa a terra e criticità.
  • Rapporti delle misure, risultati delle prove e dati identificativi degli strumenti impiegati.
  • Copia della Di.Ri. firmata, relazione, documenti raccolti e comunicazioni sulle prescrizioni.

La consegna ordinata evita contestazioni successive e consente di ritrovare il fascicolo quando l'immobile cambia proprietario o viene modificato. Vale la pena definire una procedura interna, valutando Conviene usare il modulo cartaceo, il foglio di calcolo o un gestionale dedicato? per ridurre errori di versione, campi mancanti e allegati dispersi. Per l'archiviazione nel tempo è altrettanto utile approfondire In che modo sta cambiando l'archivio digitale dei documenti di impianto nelle imprese installatrici?.

Rispondenza, compravendita e richieste del notaio

Durante una compravendita, il notaio, l'acquirente, la banca o il mediatore possono chiedere documentazione sugli impianti per valutare rischi, stato dell'immobile e ripartizione delle responsabilità. Non esiste però un obbligo nazionale generalizzato di allegare una Di.Co. o una Di.Ri. a ogni atto di trasferimento immobiliare. La richiesta va letta nel contesto concreto della pratica e delle verifiche documentali richieste dalle parti.

La Di.Ri. può essere utile per rendere trasparente la situazione di un impianto datato privo di dichiarazione originaria, ma non sostituisce le valutazioni urbanistiche, catastali, energetiche o contrattuali richieste nella vendita. È importante anche non confonderla con la documentazione di un lavoro nuovo: per quest'ultima l'impresa deve predisporre la dichiarazione di conformità e controllarne gli allegati. Un promemoria operativo è disponibile in Quali allegati obbligatori vanno controllati prima di consegnare la dichiarazione di conformità?.

In sintesi, la dichiarazione di rispondenza serve quando un impianto precedente al DM 37/2008 non dispone della sua conformità originaria, ma può essere emessa solo dal soggetto qualificato e solo dopo verifiche adeguate. Relazione, fotografie, misure e limiti dell'accertamento devono restare insieme al documento firmato. Per organizzare una procedura documentale affidabile o confrontarsi su un caso operativo, è possibile scrivere dal modulo di contatto a Jimenez Julien.

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