Che cosa prevede il DM 37/2008 per la dichiarazione di conformità degli impianti?
Il DM 37/2008 richiede all'impresa abilitata di rilasciare, al termine dei lavori e dopo le verifiche previste, la dichiarazione di conformità dell'impianto. L'articolo 7 non riguarda soltanto la firma: impone un fascicolo coerente con lavorazioni, abilitazioni, progetto e allegati tecnici.
Il DM 37/2008 prevede che l'impresa installatrice abilitata rilasci al committente, alla fine dei lavori e dopo le verifiche richieste dalla normativa vigente, la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato. L'articolo 7 va letto come una procedura di chiusura cantiere: non basta compilare un modulo, perché dichiarazione, lettere di abilitazione, progetto eventuale, relazione materiali e schema finale devono descrivere lo stesso impianto.
Per un installatore, la conformità parte quindi prima della posa. Occorre verificare l'incarico, l'ambito dell'abilitazione camerale, le condizioni dell'impianto esistente e la necessità del progetto. È il modo più concreto per evitare una documentazione formalmente firmata ma tecnicamente incoerente, situazione spiegata anche nell'articolo Perché una dichiarazione di conformità torna indietro e quali errori la rendono incompleta?.
A quali impianti si applica il DM 37/2008
L'articolo 1 del decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, e alle relative pertinenze. Il perimetro comprende le parti dell'impianto a partire dal punto di consegna della fornitura, quando esistente, fino ai terminali e ai dispositivi utilizzatori interessati dalla lavorazione.
Le categorie dell'articolo 1, comma 2, sono quelle che l'impresa deve ricondurre alle proprie lettere di abilitazione. In pratica, una commessa mista richiede spesso più lettere: il fatto che il cliente chiami tutto semplicemente impianto elettrico o impianto termico non risolve l'inquadramento normativo.
- Lettera a): impianti elettrici, protezione contro le scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere.
- Lettera b): impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere.
- Lettera c): riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, evacuazione fumi e condense, ventilazione e aerazione.
- Lettera d): impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
- Lettera e): distribuzione e utilizzazione del gas, evacuazione prodotti della combustione, ventilazione e aerazione dei locali.
- Lettere f) e g): impianti di sollevamento di persone o cose e impianti di protezione antincendio.
Una dichiarazione relativa a un ampliamento deve delimitare bene il tratto effettivamente eseguito. Dichiarare l'intero edificio quando si è intervenuti soltanto su una linea, un generatore o una nuova zona crea un perimetro di responsabilità che l'impresa non ha verificato né realizzato.
Le lettere di abilitazione e il certificato camerale
L'impresa può eseguire i lavori disciplinati dal DM 37/2008 solo se abilitata per la corrispondente categoria. L'abilitazione è collegata al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'articolo 4 e alla nomina di un responsabile tecnico all'interno dell'impresa. Non è una formalità da recuperare alla consegna: va controllata quando si accetta l'ordine.
Il responsabile tecnico deve possedere uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, costruiti attorno a titolo di studio, formazione ed esperienza lavorativa nel settore. La sua presenza deve essere effettiva e continuativa rispetto all'attività dell'impresa; non può ridursi a un nominativo prestato per superare una verifica documentale.
La copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è tra gli allegati della dichiarazione. Nella pratica di cantiere si utilizza la documentazione camerale idonea a rendere verificabili impresa, attività abilitate e responsabile tecnico. Va verificato che i dati riportati nel fascicolo siano aggiornati e compatibili con l'impresa che compare nel frontespizio della dichiarazione.
| Controllo | Domanda operativa | Rischio se manca coerenza |
|---|---|---|
| Lettera di abilitazione | La lavorazione ricade nella lettera indicata? | Dichiarazione rilasciata fuori dal campo di abilitazione. |
| Responsabile tecnico | È quello risultante nella documentazione dell'impresa? | Fascicolo non allineato ai requisiti tecnico-professionali. |
| Impresa esecutrice | Coincide con quella che ha realmente eseguito l'opera? | Firma e responsabilità non attribuibili correttamente. |
Chi rilascia la dichiarazione e chi la firma
La dichiarazione è rilasciata dall'impresa installatrice che ha realizzato l'impianto, non dal progettista, dal direttore lavori, dal grossista o dal committente. L'impresa deve avere eseguito i lavori e avere svolto le verifiche previste, inclusi gli eventuali collaudi richiesti dalle regole tecniche applicabili al caso concreto.
Il modello dell'Allegato I individua il dichiarante nel titolare o nel legale rappresentante dell'impresa. La firma chiude una dichiarazione resa sotto responsabilità personale, ma non sostituisce la responsabilità organizzativa e tecnica dell'impresa né il ruolo del responsabile tecnico. Timbro, ragione sociale, dati camerali e dati del cantiere devono essere leggibili e concordanti.
Quando intervengono più imprese, ciascuna dichiara il proprio impianto o la propria porzione di lavorazione. Il coordinamento tra opere elettriche, elettroniche, termiche, gas e antincendio va affrontato prima della consegna, soprattutto quando una parte nuova si collega a impianti preesistenti o a predisposizioni realizzate da terzi.
Il modello dell'Allegato I campo per campo
L'Allegato I al DM 37/2008 è il modello della dichiarazione di conformità. Compilarlo bene significa consentire a chi riceve il fascicolo di capire chi ha lavorato, dove, su quale impianto, con quali riferimenti tecnici e con quali allegati. I campi non sono un riempitivo amministrativo: servono a rendere verificabile il lavoro eseguito.
Dati dell'impresa, del committente e dell'immobile
La prima parte identifica impresa installatrice, iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo competente, sede, responsabile tecnico e settore di attività. Seguono i dati del committente e l'ubicazione dell'immobile. Indirizzo incompleto, interno errato o soggetto committente non individuato trasformano un fascicolo apparentemente corretto in un documento difficile da usare in vendita, locazione, subentro o verifica.
È utile chiarire a monte ruoli e definizioni contrattuali: l'approfondimento Chi è il committente e che cosa significano i termini del DM 37/2008 in cantiere? aiuta a distinguere il destinatario della dichiarazione dagli altri soggetti presenti nel lavoro.
Oggetto, norme e verifiche
Nel corpo del modello si seleziona la tipologia di intervento, come nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria o altro caso pertinente, e si identifica l'impianto interessato. Occorre poi richiamare le norme tecniche applicate, le istruzioni dei fabbricanti quando rilevanti e le verifiche eseguite. Non è prudente inserire riferimenti generici se il contenuto del fascicolo non li dimostra.
La dichiarazione deve restare aderente al consuntivo. Se il tracciato, le potenze, le protezioni, il generatore, i materiali o le destinazioni d'uso sono cambiati rispetto al preventivo, è il documento finale che deve fotografare l'opera realmente consegnata.
Gli allegati obbligatori previsti dall'articolo 7
L'articolo 7, comma 1 e comma 2, richiede che alla dichiarazione siano uniti gli allegati previsti. Il progetto è allegato quando dovuto ai sensi dell'articolo 5; gli altri documenti non sono opzionali perché il modulo è stato compilato con cura. Un PDF con la sola pagina firmata non equivale al fascicolo di conformità completo.
- Progetto, nei casi in cui l'articolo 5 lo rende obbligatorio.
- Relazione con la tipologia dei materiali impiegati, riferita a componenti e soluzioni realmente installati.
- Schema dell'impianto realizzato, aggiornato rispetto al lavoro finito.
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa.
La relazione materiali non deve diventare un catalogo indistinto. Deve rendere riconoscibili tipologia, caratteristiche rilevanti e idoneità dei materiali rispetto all'impiego. Per componenti soggetti a specifiche disposizioni, l'installatore deve poter ricostruire marcature, dichiarazioni, schede e istruzioni che hanno orientato posa e verifica.
Lo schema dell'impianto realizzato deve avere il dettaglio necessario a individuare quanto serve per uso, manutenzione e controlli. Per un impianto elettrico possono essere essenziali quadri, linee, protezioni e dorsali; per il gas, percorso, intercettazioni e apparecchi; per il termico, generatori, circuiti, dispositivi di sicurezza e regolazione. Non esiste uno schema utile se non consente di capire l'as built.
Quando il progetto è obbligatorio
L'articolo 5 distingue il progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, dal progetto che può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. La distinzione dipende da impianto, destinazione dell'immobile, configurazione e superamento delle soglie fissate dal decreto.
Per gli impianti elettrici, il decreto contempla, tra gli altri, casi relativi a utenze condominiali, abitazioni oltre determinate soglie di potenza impegnata o superficie e immobili destinati ad attività produttive, commercio, terziario e altri usi nelle condizioni indicate dalla norma. Le soglie cambiano in base al caso: non vanno applicate per analogia tra un'abitazione, un negozio e un laboratorio.
Anche impianti termici, di climatizzazione, gas, idrico-sanitari e antincendio rientrano nell'obbligo di progetto professionale quando ricorrono le ipotesi dell'articolo 5, comprese determinate potenzialità, capacità, diametri, configurazioni collettive o dotazioni antincendio. Per esempio, il decreto considera soglie legate alla potenza degli impianti alimentati a combustibile e alla superficie o potenza delle utenze elettriche.
Il progetto professionale comprende elaborati grafici e relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, con specifiche tecniche e misure di sicurezza. Se il progetto non è riservato al professionista, il responsabile tecnico dell'impresa predispone almeno l'elaborato tecnico richiesto dal decreto. In entrambi i casi, il progetto deve precedere e guidare la posa, non essere ricostruito frettolosamente dopo il collaudo.
Consegna al committente e conservazione dei documenti
L'impresa rilascia la dichiarazione completa al committente. Il committente o proprietario ha obblighi propri di conservazione e di disponibilità della documentazione dell'impianto; per questo una consegna ordinata, con allegati numerati e firmati quando necessario, protegge sia chi installa sia chi utilizzerà l'immobile negli anni successivi.
Nei lavori edilizi possono essere richiesti ulteriori depositi o trasmissioni secondo il procedimento applicabile presso lo sportello unico competente. In caso di nuove forniture o allacciamenti, occorre inoltre verificare gli adempimenti richiesti dal gestore e dal quadro normativo vigente, senza confondere la dichiarazione completa consegnata al committente con eventuali copie richieste per la procedura di fornitura.
Nei luoghi di lavoro, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico assume un rilievo ulteriore per l'impianto di messa a terra. Il DPR 462/2001 disciplina la messa in esercizio, l'omologazione mediante dichiarazione di conformità e la denuncia che il datore di lavoro effettua nei termini e verso i soggetti previsti dal decreto. L'installatore deve consegnare una documentazione corretta; non può dare per assolto un adempimento che compete al datore di lavoro.
Archiviare il fascicolo in modo consultabile evita la ricerca di tavole, certificati e firme quando l'immobile cambia proprietà, viene ampliato o subisce un controllo. ConformitaPronta aiuta a compilare dichiarazioni di conformità senza errori, organizzare gli allegati obbligatori e mantenere un archivio consultabile anche a distanza di anni. Per scegliere un processo più affidabile rispetto a moduli sparsi, può essere utile valutare Conviene usare il modulo cartaceo, il foglio di calcolo o un gestionale dedicato?.
In sintesi, il DM 37/2008 richiede che la dichiarazione sia emessa dall'impresa abilitata, firmata dal soggetto indicato nel modello, sostenuta dagli allegati dell'articolo 7 e coerente con progetto, lavorazioni e verifiche. È una chiusura tecnica e documentale del cantiere, non un semplice modulo. Per altri approfondimenti normativi a cura di Jimenez Julien o per valutare come organizzare le vostre dichiarazioni, scrivete dal modulo di contatto.
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